Via libera per il servizio di ricarica auto elettriche private dei dipendenti nel Welfare aziendale

Rientra nel regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, co. 2, lett. f), D.P.R. n. 917/1986, il servizio di ricarica gratuito delle auto elettriche che la società datrice di lavoro offre ai propri dipendenti (Agenzia Entrate – risposta 10 giugno 2022 n. 329).

L’art. 51, co. 1, D.P.R. n. 917/1986, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51.

In particolare, il co. 2, lett. f), del cit. art. 51 del Tuir dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.

In relazione all’ambito di operatività della lettera f), l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

– le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

– le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

– le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’art. 100, co. 1, del Tuir.

Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

In considerazione della finalità della predetta normativa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione di cui all’art. 51, co. 2, lett. f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica.

Ulteriore rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti

Forniti chiarimenti sull’ulteriore rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti e sugli adempimenti per gli esercenti (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Circolare 08 giugno 2022, n. 23).

La legge 20 maggio 2022, n. 51, nel convertire il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha introdotto l’art. 1-bis riproducente le disposizioni dell’art. 1 del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38.
Si rammenta che il citato art.1 del decreto-legge n. 38/2022, ora abrogato dalla della legge n. 51/2022 (art. 1, comma 2), aveva apportato un’ulteriore rideterminazione di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate dai precedenti interventi normativi di riduzione temporanea.
L’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022 conferma la vigenza delle aliquote di accisa sotto specificate a decorrere dal 3 maggio 2022):
– benzina: euro 478,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi.
Viene così mantenuta l’efficacia delle riduzioni operate dapprima dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022 e dall’art. 1 del decreto 18 marzo 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica (a decorrere dal 22 marzo 2022) e, successivamente, dal decreto interministeriale 6 aprile 2022 (a decorrere dal 22 aprile 2022 per la benzina ed il gasolio, dal 21 aprile 2022 per i GPL, e fino al 2 maggio 2022 per tutti i menzionati prodotti).
Il medesimo art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022, sempre a decorrere dal 3 maggio e fino all’8 luglio 2022, ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un’ulteriore aliquota di accisa di cui si riporta la variazione intervenuta:
– gas naturale usato per autotrazione: da euro 0,00331 per metro cubo ad euro zero per metro cubo.
Di tale aliquota si dovrà tener conto in sede di liquidazione dell’accisa nelle fatturazioni relative ai quantitativi di gas naturale per uso autotrazione forniti nel predetto arco temporale.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore fino all’8 luglio 2022.
L’art. 1-bis, comma 2, mantiene fino al suddetto termine dell’8 luglio 2022 la disapplicazione della aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA di cui ordinariamente beneficiano gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA), inglobando anche il periodo che va dal 22 aprile al 2 maggio 2022 di vigenza del decreto interministeriale 6 aprile 2022. Conseguentemente non si darà luogo, per il secondo trimestre 2022, alla presentazione della dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati.
L’art. 1-bis, comma 3, fissa l’obbligo per gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25 di trasmettere al competente Ufficio delle dogane, tramite PEC ovvero per via telematica, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022.
Lo stesso comma 3 sancisce il venir meno del pregresso obbligo di comunicazione delle giacenze disposto dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 21/2022 originariamente riguardante solo la benzina ed il gasolio usato come carburante (rilevazione delle giacenze alla data del 21 aprile 2022) facendo salvi, in ragione dell’avvenuto assorbimento dell’adempimento, eventuali comportamenti omissivi posti in essere dagli esercenti. Va da sé che non sono configurabili come illeciti amministrativi neanche possibili inosservanze dell’art. 1 della determinazione direttoriale prot. 177707/RU del 22 aprile 2022 (rilevazione delle giacenze alla data del 2 maggio 2022).
Infine, cessato il periodo di specifica efficacia, non trova più applicazione l’adempimento di cui all’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 21/2022, in virtù del quale i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli art. 23 e 25 del TUA erano tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati.

Provvedimento di sospensione dell’attività con effetto posticipato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che con la nuova disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività, gli ispettori possono posticiparne gli effetti nei casi in cui l’interruzione della stessa potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione o compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico. (Nota 07 giugno 2022, n. 1159).

A seguito dell’introduzione del “nuovo” provvedimento di sospensione, a differenza della previgente disciplina, non è più contemplata la discrezionalità in capo al personale ispettivo, fatta salva la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, a meno che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Tuttavia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che resta ferma la necessità di valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.
In tal senso, dunque, l’Ispettorato ha fornito indicazioni al personale ispettivo di non adottare il provvedimento di sospensione quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
La mancata adozione del provvedimento di sospensione costituisce, pertanto, un’extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione della normativa, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

A tal fine, può ritenersi un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.).
Analogamente è possibile che dalla sospensione dell’attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione, gli ispettori possono valutare il posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, qualora valutino che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (ad esempio, per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione, raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.). Ciò a condizione che dal posticipo non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Laddove, medio tempore, stante il posticipo degli effetti del provvedimento di sospensione, l’azienda provveda a regolarizzare le violazioni riscontrate, il provvedimento può comunque essere revocato.

L’Ispettorato ha infine precisato che in ogni caso la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, pertanto sarà ad esempio impedito ai lavoratori cd. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Minimale contributivo per le cooperative che deliberano un piano di crisi aziendale

L’Inps fornisce alcune precisazioni sulla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative nell’ipotesi di deliberazione di un piano di crisi aziendale.

Il regolamento interno delle società cooperative deve, in ogni caso, contenere l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, con il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento economico minimo”.
Relativamente agli aspetti di carattere previdenziale, ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative.
Le disposizioni secondo cui, il regolamento della cooperativa deve prevedere, in ogni caso, la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti retributivi, produce effetti anche sulla determinazione e quantificazione del minimale contributivo.
La disciplina sui minimali contributivi è contenuta nell’articolo 1, comma 1, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, secondo cui “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Per il periodo di durata del piano di crisi, opera il minimale di retribuzione giornaliera.
Infatti, nel caso di specie, è la legge, ovvero il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6, che introduce in via sistematica una specifica ipotesi di “deroga” alla disciplina del minimale contributivo.
Le “crisi” cui fanno riferimento le disposizioni in parola si caratterizzano per la particolare gravità e straordinarietà che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
Inoltre, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge; la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi; uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.
Le misure indicate possono concorrere con le forme di sostegno al reddito e dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati.
Tanto premesso, esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato, è consentito il superamento della generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. Pertanto, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva deve essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero (Messaggio Inps 8 giugno 2022, n. 2350).

Bonus produzione videogiochi: in arrivo il codice tributo

Istituito i codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 08 giugno 2022, n. 26/E)

Il credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è stato previsto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. (art. 15, legge 14 novembre 2016, n. 220).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

Escluso l’IRPEF per il lavoratore residente in Svizzera

9 giu 2022 Non è tenuto al pagamento dell’IRPEF il contribuente residente in Svizzera che presti la propria attività lavorativa in Italia (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 giugno 2022, n. 18009).

La vicenda

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate sottoponeva a tassazione i redditi da lavoro corrisposti ad un lavoratore da società italiana e quelli assimilati a redditi da lavoro dipendente corrisposti dall’INPS, sul presupposto che questi, cittadino italiano, residente in Svizzera ed iscritto all’AIRE, avesse domicilio fiscale in Italia.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia.
In particolare, la C.T.R. richiamava la norma convenzionale OCSE, secondo la quale, in caso di conflitto tra Stati circa la residenza fiscale di una persona fisica, il potere impositivo spetti preliminarmente allo Stato ove il soggetto abbia un’abitazione permanente, in subordine a quello in cui abbia il proprio centro di interessi vitali, e ancora in subordine a quello in cui esso abbia una dimora abituale; evidenziava poi che nel caso in argomento il lavoratore aveva dimostrato di essere effettivamente residente in Svizzera, di essere iscritto all’AIRE, unitamente a moglie e figlio, di essere titolare del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione in Svizzera, di essere titolare di più utenze domestiche, che il figlio frequentava l’Università di Zurigo e la moglie lavorava in una scuola di Lugano; riteneva infine irrilevante, a fronte di tali elementi, che egli lavorasse presso una società con sede in Italia, avendo lo stesso dimostrato di recarsi quotidianamente al lavoro dalla propria abitazione in Svizzera, vista la breve distanza.
Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate.

La pronuncia della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che nel caso di specie la Commissione tributaria aveva correttamente ritenuto che il lavoratore avesse adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico.
La stessa, difatti, dopo aver richiamato la circolare 140E del 1999 dell’Agenzia delle entrate, che indica gli elementi in base ai quali la parte possa dimostrare l’effettività della residenza nello Stato estero a fiscalità privilegiata, aveva ritenuto non fittizio il trasferimento della residenza all’estero del contribuente in questione.

La Corte ha, inoltre, rammentato che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato e che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Atteso che nel caso di specie il lavoratore era residente in Svizzera ed iscritto all’A.I.R.E., il criterio di attribuzione della residenza fiscale in Italia invocato dall’ufficio tributario italiano era, dunque, rappresentato dal domicilio.
Secondo costante giurisprudenza, tuttavia, quest’ultimo deve essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi; in concreto, dunque, il domicilio va valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici.
Tanto premesso, nel caso di specie, la C.T.R., giungendo a conclusioni pienamente condivise dal Collegio, aveva negato che potesse attribuirsi al lavoratore un domicilio in Italia, adeguatamente valutando i vari elementi dedotti e provati dal lavoratore ai fini della residenza, attinenti alla sfera personale e familiare, evidenziando, in base ad essi, che da molti anni lo stesso contribuente aveva stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, assieme al proprio nucleo familiare, e che non vi fossero altri elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario, restando del tutto irrilevante la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro dello stesso contribuente.

Ferrovie dello Stato: una tantum a giugno

Spetta, con la retribuzione del mese di giugno, un importo una tantum  per i dipendenti delle attività ferroviarie

Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie al 22/3/2022, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese dì giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022.

Livello/Parametro

Importo Una tantum

Q1 670,54
Q2 589,15
A 569,77
B1 542,64
B2 519,38
B3 511,63
C1 500,00
C2 492,25
D1 484,50
D2 468,99
D3 461,24
E1 453,49
E2 434,11
E3 426,36
F1 395,35
F2 387,60

Tax credit strutture ricettive: modifica termini apertura piattaforma

Modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta alle strutture ricettive, di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Ministero del turismo – Avviso 07 giugno 2022).

L’avviso in oggetto, che aggiorna e sostituisce l’avviso del 26 maggio 2022, è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:
– manutenzione straordinaria
– restauro e di risanamento conservativo
– ristrutturazione edilizia
– eliminazione delle barriere architettoniche
– incremento dell’efficienza energetica
– adozione di misure antisismiche
– acquisto di mobili e componenti d’arredo
– realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
– acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.
Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.
Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Come accedere al bonus wedding, intrattenimento, cerimonie e horeca

Pronte le regole per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA). Le domande possono essere presentate dal 09 giugno al 23 giugno 2022 (Agenzia delle Entrate – provvedimento 08 giugno 2022 n. 197396).

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 1-ter, co. 1, D.L. n. 73/2021, conv., con modif. dalla L. n. 106/2021, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA..
Le risorse finanziarie stanziate complessivamente ammontano a 60 milioni di euro e sono state suddivise tra i diversi settori, destinando 40 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore del “wedding”, 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’HO.RE.CA..
Gli aiuti non possono essere erogati ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Gli aiuti, inoltre, non possono essere richiesti dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro-imprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
I contributi spettano se le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA hanno subito nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo dei ricavi previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.
Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione dei ricavi e del risultato economico di esercizio sarà calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (ovvero quello relativo all’esercizio 2019/2020), da rapportare al valore dei ricavi o del risultato economico di esercizio conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia all’esercizio 2018/2019).
Le imprese, per accedere al contributo devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale. In particolare, per poter beneficiare del contributo, le imprese devono svolgere come attività prevalente, una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 indicati nelle tabelle A, B o C di cui all’Allegato 1 del decreto interministeriale del 30 dicembre 2021.
Per le imprese operanti nel settore del wedding in quanto svolgono una delle attività indicate nella tabella A, il contributo è spettante solo se l’ammontare dei ricavi del periodo di imposta del 2019 sia generato per almeno il 30 per cento da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.
Per la richiesta dei contributi, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Detto questo, ai fini della fruizione del bonus, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione che la riduzione dei ricavi dell’anno 2020 sia almeno del 30 per cento rispetto a quelli del 2019, che il peggioramento del risultato di esercizio del 2020 rispetto a quello del 2019 sia almeno del 30 per cento, l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale, e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. I contributi sono erogati mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente. L’erogazione dei contributi di importo superiore a 150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della autocertificazione di regolarità antimafia.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..

IRAP: l’assenza dell’autonoma organizzazione va provata

Qualora il professionista affidi a terzi in modo occasione le incombenze tipiche dell’attività professionale, è tenuto a provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap (Corte di cassazione – – ordinanza 20 maggio 2022, n. 16391).

Secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce, a sua volta, presupposto dell’imposta, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo.
Sempre in tema di IRAP, il promotore finanziario è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Pertanto, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ritratti la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza dell’autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.