Giornalisti: passaggio all’Inps della funzione previdenziale dal 1° luglio

Il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” è stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’Istituto.

Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
– direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica 3.0 e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Prestazioni pensionistiche – Domande”;
– utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
– chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.
Dopo la scelta della domanda di interesse (pensione, ricostituzione, certificazione, ecc.), è necessario selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI” (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).

Licenziamento collettivo: ipotesi di unicità del complesso aziendale

4 mag 2022 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo, un’impresa può essere concepita come unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in caso di codatorialità, presupponente l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale e la condivisione della prestazione di questi da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali (Cassazione, ordinanza 27 aprile 2022, n. 13207).

La Corte d’Appello territoriale confermava la decisione del Tribunale con cui veniva accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra le due società convenute in giudizio e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice all’esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società, formale datrice di lavoro.
La stessa, in particolare, faceva propria la valutazione operata in primo grado circa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due società, con la conseguenza che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata dalla formale datrice di lavoro dovesse essere operata alla luce della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze all’altra società.
Avverso la sentenza di appello le predette società hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando che la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente un unico centro d’imputazione di interessi tra le stesse, senza esaminare la posizione del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e senza accertare concretamente l’uso promiscuo della sua prestazione.

Respingendo il ricorso proposto, la Suprema Corte ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito nel senso della sussistenza di elementi di collegamento fra le società che consentivano di ravvisare una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini di causa.
La Corte ha, a tal proposito, richiamato il consolidato principio secondo cui, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo, un’impresa può essere concepita come unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità, ossia in ipotesi di inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione dello stesso, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’accertamento, alla base della decisione impugnata, relativo alla compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società, determina la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario, assorbe il requisito dell’uso promiscuo dell’attività dei lavoratori da parte delle due società e consente di superare, nel caso in esame, il dato rappresentato dal titolo giuridico in base al quale i dipendenti della società formale datrice di lavoro venivano utilizzati dalla società collegata; l’accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale esclude, inoltre, rende irrilevante la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività è da ritenersi, in ogni caso, prestata nell’interesse indifferenziato delle due società, distinte solo formalmente.
In ragione della sussistenza in concreto di un unico soggetto datoriale, pertanto, nel caso di specie, la procedura collettiva attivata dalla formale datrice di lavoro avrebbe dovuto coinvolgere, diversamente da quanto avvenuto, non solo i lavoratori della stessa bensì tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società.

CFP Ristorazione collettiva: pronte le modalità di richiesta

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modulo per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’art. 43-bis, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021, per gli operatori della ristorazione collettiva. Le domande possono essere presentate dal 06 al 20 giugno 2022 (Agenzia Entrate – provvedimento 03 maggio 2022, n. 151077).

L’istanza per il riconoscimento del contributo contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
– nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– la dichiarazione di non essere destinataria di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
– l’attestazione di svolgere servizi di ristorazione collettiva, mediante codice ateco 56.29.10 “Mense” o 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”;
– la dichiarazione che i ricavi del 2019 siano stati generati per almeno il 50% da corrispettivi derivanti da contratti di ristorazione collettiva;
– l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
– l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2020 di almeno il 15% rispetto a quelli del 2019;
– l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
– l’attestazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;
– la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti;
– l’indicazione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza;
– le dichiarazioni in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate e la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici della stessa Agenzia ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022; nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
È possibile, inoltre, presentare, sempre nel periodo 6-20 giugno 2022 una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute, che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Calcolo ed erogazione del contributo

Successivamente al termine di presentazione delle domande, l’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
L’Agenzia delle entrate, procede prioritariamente a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto che ha validamente presentato istanza per il contributo, le risorse finanziarie previste, con un limite massimo di 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili.
L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
Qualora dai controlli effettuati dall’Agenzia emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti.

IVA: acquisto di immobile accatastato ad uso di civile abitazione

La Suprema Corte si pronucia, ai fini Iva, sull’acquisto di immobile accatastato ad uso di civile abitazione con effettivo utilizzo come studio legale (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI civ. – Ordinanza 28 aprile 2022, n. 13259)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2014, recuperava a tassazione l’IVA pagata per l’acquisto di una quota di una un’unità immobiliare di civile abitazione che l’amministrazione finanziaria sosteneva essere stata indebitamente detratta in violazione dell’art. 19 bis, comma 1, lett. i) del d.P.R. n. 633 del 1972, ed infliggeva le sanzioni anche relative al mancato perfezionamento del ravvedimento operoso posto in essere dal contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’immobile acquistato in comproprietà dal contribuente, ancorché di fatto utilizzato come ufficio (studio legale) e, quindi, in categoria A/10, era però iscritto in catasto con categoria A/2 (civile abitazione) sicché l’IVA era indetraibile per espressa previsione della citata disposizione.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo sostenendo che il dato formale dell’accatastamento in categoria A/2 (civile abitazione) dell’immobile acquistato e che la stessa amministrazione finanziaria non contestava essere adibito esclusivamente a studio professionale, ricompreso come tale in categoria A/10, non preclude la detraibilità dell’IVA sull’acquisto trattandosi di bene strumentale alla predetta attività.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Procedura domande ANF DIP

Prestazioni autonome occasionali: maxisanzione in caso di mancata comunicazione

3 magg 2022 La maxi-sanzione può trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, sempreché la prestazione sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, se previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

L’assolvimento di uno o più dei predetti obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comporta la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In mancanza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.

Con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, adibiti nel settore dell’edilizia alle attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore e simili, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione per lavoro “nero” ma all’impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro.
In questa ipotesi, oltre ai recuperi contributivi a carico del committente, sono applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione, l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le omesse registrazioni sul LUL, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non soggetto “a priori” a registrazioni sul libro unico del committente. Inoltre, andranno applicate anche le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria.
Qualora il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per un’attività estranea al settore dell’edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell’ambito di una riqualificazione, viene applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro “nero”, con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
Tale ultimo principio viene applicato anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione (Inl, nota 19 aprile 2022, n. 856).

Trasporto merci – Contribuzione al Fondo Sanilog: scadenza dei versamenti

SANILOG, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ricorda la scadenza di pagamento del 16/5/2022: versamento dell’integrazione contributiva per il 1° semestre 2022 e della contribuzione per il 2° semestre 2022.

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa SANILOG – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – con circolare n. 4/2022, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio p.v. le aziende dovranno versare:

– sia l’aumento della contribuzione aziendale dovuta per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, pari a € 15 per ogni dipendente presente nella distinta semestrale del 1 semestre 2022,

– sia la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, pari ad € 75 per ogni dipendente in forza alla data del 30 aprile 2022.

“Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo dei due versamenti, a partire dal 2 maggio 2022 saranno disponibili online, nell’area riservata aziendale, le due distinte relative al:

– I semestre 2022, con l’aumento di 15 euro della quota semestrale dovuta che passerà da € 60 ad € 75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre in corso, i quali rimarranno in copertura (come da art. 9, comma 7 del Regolamento) usufruendo del nuovo piano sanitario, fino al 30 giugno p.v..

– II semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre.

Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.”

Datore di lavoro e Rspp: la necessaria distinzione dei ruoli

3 mag 2022 Il ruolo del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello del datore, onde evitare la confusione di posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti. Da ciò discende che la confusione di tali ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, e non costituisce esimente (Cassazione, sentenza 29 aprile 2022, n. 16562).

La Corte di appello territoriale confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato, per avere, nella qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, causato la morte dell’operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso con il quale contestava la qualifica di datore di lavoro attribuitagli nelle sentenze, in contrasto con quanto desumibile dalla delibera del consiglio di amministrazione che invece attribuiva allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.
Il ricorrente lamentava, inoltre, l’erronea concusione della Corte di appello che avrebbe ritenuto esistente la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato allo stesso.

La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha in primo luogo evidenziato, con riguardo alla qualifica di datore di lavoro, che i giudici di merito avevano correttamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della società, la figura del datore di lavoro, titolare anche dell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
La delibera richiamata dalla difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, non escluderebbe, difatti, implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori, dal momento che l’atto di nomina conferiva all’imputato la qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della società, derivando da tanto, dunque, la maturazione in capo a questi  della qualifica di datore.
In particolare, sulla scorta della ricostruzione delle sentenze di merito, la qualifica di datore di lavoro è riconosciuta in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della società ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda.
L’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto associati alla titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, pongono in capo all’imputato la qualifica datoriale.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che il fatto che l’imputato abbia impropriamente cumulato alla qualifica datoriale quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto il complesso di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali.
Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, da luogo alla concentrazione in capo al medesimo soggetto di tutti gli oneri in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p., al contrario, come posto in evidenza dalla Corte, deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, per evitare che si incrocino posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.
La Corte ha evidenziato, altresì, che dalla piena qualifica datoriale, riconosciuta in capo all’imputato, discende che l’omessa completa ed esauriente valutazione del rischio connesso all’impianto presso il quale operava la vittima rientrava pienamente nei compiti dello stesso. Ciò, sia come soggetto titolare del servizio di prevenzione e protezione, sia come soggetto apicale con poteri decisionali e organizzativi su tutta l’attività produttiva. Nella qualità di titolare del ruolo datoriale l’imputato, in particolare, avrebbe dovuto tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi anche con la mansione cui era addetto il lavoratore infortunato in relazione all’uso del macchinario che lo ha travolto.
Proprio dalla duplice qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di datore di lavoro, difatti, deriva il compito in capo alla medesima persona di valutare, elaborare, prevenire e gestire il rischio, ivi compreso l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio che inoltre è compito indelegabile del datore di lavoro.

Quote associative 2022 Fondo Arco

Con Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Arco tenuta il 27/4/2022, sono state approvate quote associative per il 2022.

Sono state approvate le seguenti quote associative per il 2022 al Fondo Pensione Arco dei lavoratori dipendenti dell’industria e piccola media impresa dei settori: Legno, sughero, mobile, arredamento, Boschivi/forestali; Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei; Maniglie ed accessori per mobili.

a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).

 

Firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Turismo Anpit – Cisal

Sottoscritto il rinnovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL abbia decorrenza dal 1° maggio 2022, con validità fino al 30 aprile 2025 e concordano che la nuova Classificazione del Personale del rinnovando CCNL comprenderà anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
I Livelli, per uniformità logica e sostanziale, saranno così sostituti:

Previgente CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, fino al 30/4/2022

Nuovo CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, dal 1/5/2022

Non previsto Dirigente
Quadro A1 Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1.a Categoria Operatore di Vendita di 1.a Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2.a Categoria Operatore di Vendita di 2.a Categoria
G2 C2
Operatore di Vendita di 3.a Categoria Operatore di Vendita di 3.a Categoria
D1 D1
D2 D2

Nel testo integrale del CCNL, le Parti pubblicheranno la Classificazione estesa di tutti i Livelli d’inquadramento, comprensiva di Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni, conformi all’E.Q.F.
Pertanto, viene previsto un aumento retributivo a partire dal 1° Maggio 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 160,80 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.
Pertanto, dal 1° maggio 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 15 settembre 2020.

Livello

Dal 1/05/2022

Dal 1/01/2023

Dal 1/01/2024

Dal 1/01/2025

Quadro (ex Quadro A1) 92,00 46,00 46,00 92,00
A1 (ex A2) 80,00 40,00 40,00 80,00
A2 (ex A3) 70,00 35,00 35,00 70,00
B1 64,00 32,00 32,00 64,00
B2 58,00 29,00 29,00 58,00
C1 53,60 26,80 26,80 53,60
C2 48,80 24,40 24,40 48,80
D1 44,80 22,40 22,40 44,80
D2 40,00 20,00 20,00 40,00

P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale

Livello

P.B.N.C.M. 30/4/2022

P.B.N.C.M. 1/5/2022

P.B.N.C.M. 1/1/2023

P.B.N.C.M. 1/1/2024

P.B.N.C.M. 1/1/2025

Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1,175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52

Il testo integrale del CGNL comprenderà le Tabelle retributive per ciascun livello d’inquadramento (comprensive dell’Elemento Perequatine Mensile Regionale e dell’Indennità di Mancata Contrattazione), inclusa la nuova Categoria dei Dirigenti e gli Operatori di Vendita.

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40
B1, B2, C1, C2 eD1, D2 Operatori di Vendita € 240,00/anno, in quote mensili di € 20

Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare di Previdenza Complementare da costituire.
Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R, maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.